top of page
RELAZIONE ENERGETICA

RELAZIONE ENERGETICA

Relazione tecnica ex legge 10


La relazione energetica è un documento tecnico e descrittivo in cui si definiscono le caratteristiche, in termini di prestazione e rendimento energetico, di un sistema costituito da un edificio e dagli impianti.

Questo documento deve riportare i dati ed i calcoli riguardanti i consumi di energia dell’edificio e di tutti gli impianti, compresi quelli ad energia rinnovabile.


La relazione è stata introdotta nel 1991, dalla legge 9/1/1991 n°10 (per questo è chiamata relazione legge 10), poi aggiornata dalla legge 195/05 del 2005.

Le leggi stabiliscono che la relazione è obbligatoria in una serie di casi, come ad esempio la costruzione di un nuovo edificio o nel caso di ristrutturazioni importanti, e deve essere depositata presso le amministrazioni competenti prima dell’inizio dei lavori.


Il documento, corredato da una serie di allegati, ha lo scopo di dimostrare che il sistema edifico-impianti rispetti le norme sul contenimento dei consumi energetici, sull’efficienza energetica e sulla dispersione del calore, come definite nel Decreto Ministeriale “requisiti minimi” del 26 giugno 2015.

La relazione tecnica deve essere redatta in conformità ai modelli definiti negli nel D.M. relazione tecnica di progetto, che consiste in una serie di allegati al D.M. del 26 giugno 2015.


A cosa serve la relazione energetica


La relazione energetica è un documento di progetto, cioè è utilizzato per assicurarsi che l’opera da realizzare rispetti tutti i criteri di legge sull’efficienza energetica e sulla dispersione del calore degli edifici.

In questo senso, la relazione energetica è molto diversa dall’APE, che invece è un documento che attesta lo stato di fatto dell’utilizzo di energia di un edificio.


Nella relazione energetica sono riportati tutte le disposizioni di progetto, ed i relativi calcoli, che se realizzati a regola d’arte permettono all’immobile di rispettare le prescrizioni sull’utilizzo dell’energia previsti nella legge 195/05 del 2005 e nel D.M. del 26 giugno 2015.


In quanto documento di progetto, la relazione energetica deve essere depositata in duplice copia prima o contestualmente all’inizio dei lavori, presso l’ente amministrativo di riferimento.

La relazione può essere redatta solo da un professionista abilitato (architetti, ingegneri, geometri, periti edili) ed iscritto all’albo professionale.


All’interno della relazione devono essere riportati i calcoli sul fabbisogno energetico annuale di ogni singolo servizio energetico, ricavato su base mensile tenendo conto dei bilanci di energia.

Anche l’energia rinnovabile, prodotta all’interno dei confini del sistema formato da edificio ed impianti, deve essere calcolata su base mensile.

L’ energia rinnovabile può essere considerata per compensare la richiesta di energia mensile, differenziando sulla base di ogni tipologia di energia (elettrica, termica), solo fino alla copertura totale del fabbisogno del sistema.

I surplus di energia rinnovabile mensile non possono essere distribuiti su altri mesi.


La metodologia di calcolo è definita dalla legge sulla base delle norme tecniche UNI e CTI (Comitato Termotecnico Italiano).

La norma definisce anche l’edificio di riferimento, con cui verificare i requisiti di efficienza energetica e dispersione del calore per edifici di nuova costruzione o con ristrutturazioni importanti.

Le caratteristiche termotecniche dei materiali da costruzione, come la trasmittanza e la riflettanza, vengono stabilite dall’Ente Nazionale Energie Alternative (ENEA) e dal CTI, in modo da definire la trasmissione del calore negli ambienti del sistema.


I calcoli di verifica presenti nella relazione possono essere realizzati tramite software, i quali devono essere certificati dal CTI. Il CTI definisce un software di riferimento con cui i professionisti possono effettuare i calcoli.


Quando è obbligatoria


La relazione energetica per il contenimento dei consumi di energia è obbligatoria in una serie di casi definiti dalla legge 195/05:


· Edifici di nuova costruzione: questa categoria racchiude tutti gli edifici il cui uso abitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del D.M. del 26 giugno 2015.

La legge stabilisce che sono assimilati agli edifici di nuova costruzione anche gli edifici demoliti e riscostruiti, con qualunque titolo abitativo, e gli edifici sottoposti ad ampliamenti, dove i nuovi volumi siano destinati agli utilizzi definiti all’articolo 3 del decreto del 26 agosto 1993, n. 412 e siano superiori al 15% del volume dell’edificio esistente o comunque superiori a 500 m3;


· Ristrutturazioni importanti: si definiscono ristrutturazioni importanti gli interventi che interessano una porzione superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, cioè gli elementi e i componenti costituenti l’involucro dell’edifici: in poche parole, l’intervento deve riguardare almeno il 25% della struttura che separa l’ambiente esterno dall’ambiente interno a temperatura controllata;


· Riqualificazioni energetiche: sono quegli interventi che hanno un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.

Sono definiti come interventi che interessano una porzione inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, e che prevedono l’installazione o la ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio.

Nel caso di ristrutturazioni importanti, la normativa fa una distinzione tra ristrutturazione importanti di primo e di secondo livello, in modo da garantire un’applicazione graduale dei requisiti minimi di prestazioni e efficienza energetica definiti nel decreto ministeriale;


· Ristrutturazioni importanti di primo livello: in questo caso l’intervento interessa una porzione di almeno il 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, ed inoltre prevede la ristrutturazione dell’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva che serve l’interno edificio;


· Ristrutturazioni importanti di secondo livello: in questo caso l’intervento interessa una porzione superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.

In questo caso, le prestazioni energetiche vanno calcolate solo per le porzioni di struttura interessate dai lavori.


La relazione energetica non è obbligatoria invece quando si installa una nuova pompa di calore con potenza termica nominale inferiore a 15 kW.


La relazione energetica per gli edifici ad energia quasi zero

Gli edifici ad energia quasi zero sono definiti dalla legge 195/05 del 2005 come edifici ad altissime prestazioni energetiche, il cui fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo viene soddisfatto dall’energia prodotta in loco da fonti rinnovabili.


Dal 2018 tutti gli edifici di nuova costruzione utilizzati da amministrazioni pubbliche o da società di loro proprietà, o anche da scuole, devono essere edifici ad energia quasi zero.

Dal 2021 invece tutti gli edifici di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d’uso, devono essere ad energia quasi zero.


La relazione energetica nel caso di edifici di nuova costruzione deve quindi riportare tutte le verifiche che attestino che l’edificio sarà realizzato rispettando in criteri di energia quasi zero, cioè criteri che riguardano la gestione e la trasmissione del calore, l’efficienza energetica e l’integrazione delle fonti rinnovabili.


Struttura di una relazione energetica: cosa contiene e diversi modelli


La relazione energetica deve essere redatta seguendo i modelli in allegato al decreto del 26 giugno 2015.

Il decreto fornisce tre diversi modelli, in base alle diverse tipologie di intervento o di costruzione:


· Modello per nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello ed edifici ad energia quasi zero;


· Modello per ristrutturazioni importanti di secondo livello o riqualificazione energetica;


· Modello per la riqualificazione energetica di soli impianti tecnici.


Informazioni generali e dati tecnici


In testa alla relazione sono inseriti tutte le informazioni generali sull’edificio in cui si effettuano i lavori, come il tipo di opera, l’ubicazione e il tipo di edificio.

Di seguito vanno riportati i dati topologici dell’edificio, in particolare tramite gli allegati in cui si illustrano le piante di ogni piano, con l’orientamento degli spazi e l’indicazione di utilizzo, i prospetti dettagliati e schemi grafici dei sistemi pensati per sfruttare il calore solare.


Fatto ciò si riportano anche i parametri climatici della località in cui si realizza il progetto, come la temperatura media, minima e massima dell’ambiente.


A questo punto si passa alla descrizione tecnica degli ambienti e degli impianti da realizzare nell’edificio.

Gli ambienti vanno caratterizzati in termini di conduzione del calore, di scambi termici con l’esterno e di volumi climatizzati sia d’inverno che d’estate. 

Per quanto riguarda gli impianti, deve essere riportata una descrizione tecnica di tutti gli impianti energetici, quali:


· Impianto termico;

· Elettrico;

· Illuminazione;

· Impianti fotovoltaici;

· Impianti solari termici;

· Altri impianti energetici.


Per ogni impianto devono essere riportate le specifiche tecniche dei generatori, le caratteristiche di regolazione dei sistemi di climatizzazione invernale o estiva, gli schemi funzionali degli impianti, le specifiche di isolamento termico delle condutture o dei sistemi di distribuzione, gli schemi di ventilazione e di gestione e smaltimento dei prodotti di eventuali combustioni. Devono essere riportate anche le specifiche dei sistemi di misura della generazione di energia termica o elettrica.


Calcoli e altri allegati


Nella relazione energetica vanno riportati tutti i calcoli relativi alle prestazioni e all’efficienza energetica delle sezioni dell’edificio, come ad esempio gli indici di da utilizzare per valutare la produzione di acqua calda sanitaria, per i ricambi d’aria e per la valutazione della climatizzazione invernale ed estiva.


Altri allegati alla relazione sono:


· Le tabelle in cui vengono riportati i parametri termotecnici dei materiali e degli ambienti dell’edificio;


· Le tabelle con le caratteristiche termiche degli elementi finestrati;


· La valutazione di fattibilità tecnica delle soluzioni adottate nel progetto.


Relazione energetica: le possibili sanzioni


I professionisti che redigono la relazione senza rispettare i criteri ed i metodi stabiliti dalla normativa può incorrere in una multa che va dai 700 ai 4200 euro.


Il proprietario dell’edifico, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, se non provvede alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dalle normative, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

professionisti.

Marzulli Fabrizio

Eviplan

Orlandi Tommaso

Partner

Contatti

Via Luigi Canonica, 67 -

20154 Milano (MI)

+39 340 0984944

Grazie per averci contattato.

 

Eviplan srl | per l'energia e il valore immobiliare

BLOG

leggi i termini d'uso e l'informativa privacy


Via Della Moscova, 40/4 - 20121 Milano (MI) | P.iva 13402260965

online || 2024 by Eviplan srl - Fabrizio Marzulli

bottom of page