
PRATICHE ANTINCENDIO
SCIA antincendio per condomini e attività commerciali
Nel caso di avvio o modifica di un’attività commerciale, artigianale o produttiva, è necessario presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), cioè un titolo di abilitazione che consente di avviare, cessare o modificare un’attività d’impresa.
La SCIA deve essere presentata per via telematica tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune competente.
Gli enti comunali devono quindi verificare la richiesta e rilasciare l’idoneità entro un periodo stabilito.
Per gli edifici adibiti ad attività commerciali, e per gli edifici residenziali come i condomini, bisogna presentare anche la SCIA antincendio, nota anche come SCIA rossa.
Per le attività commerciali, la SCIA deve essere presentata per via telematica nella piattaforma dei vigili del fuoco.
Al contrario, dal 2011 la SCIA antincendio per i condomini va presentata tramite portale SUAP.
Di seguito vediamo cos’è una SCIA antiincendio e quando è obbligatoria per un’attività commerciale o per un condominio.
SCIA antincendio, cos’è
La SCIA antincendio è una segnalazione di inizio attività che serve per dimostrare che tutte le norme antincendio definite nel D.P.R. 151/2011 siano rispettate.
Per capire quando è necessario presentare una SCIA è importante avvalersi di un professionista qualificato, che possa definire le esigenze di documentazione e verifica sul campo nei diversi casi.
Per gli esercizi commerciali, la SCIA va presentata ogni volta che si ha l’avvio, la modifica o la cessazione di un’attività.
Per quanto riguarda gli edifici residenziali, la SCIA si deve presentare nel caso in cui l’edificio presenti alcune caratteristiche.
SCIA antincendio per attività commerciali: ecco le categorie
Nel caso di attività commerciali, l’iter per presentare la SCIA è diverso in base alla categoria dell’attività.
Le categorie sono divise in tre gruppi, in base alle definizioni del Regolamento per la prevenzione degli incendi.
Categoria A
Fanno parte della categoria A le seguenti tipologie di attività:
· alberghi fino a 50 posti letto;
· istituti scolastici fino a 150 persone;
· strutture sanitarie e case per anziani fino a 50 posti letto, ambulatori fino a 1.000 mq;
· locali adibiti a commercio fino a 600 mq;
· aziende e uffici fino a 500 persone presenti;
· autorimesse fino a 1.000 mq;
· edifici civili con altezza antincendio fino a 32 metri.
Le attività di categoria A sono definite a basso rischio incendio, con un livello di complessità limitato.
In questo caso quando si presenta la SCIA non è necessario richiedere una valutazione del rischio incendio da parte dei vigili de fuoco, e per queste attività i sopralluoghi vengono predisposti a campione.
Categoria B
Fanno parte della categoria A le seguenti tipologie di attività:
· locali di spettacolo, teatri, palestre, fino a 200 persone;
· strutture alberghiere, villaggi turistici, residenze turistico-alberghiere, bed & breakfast, tra 50 e 100 posti letto;
· istituti scolastici da 150 a 300 persone;
· strutture sanitarie da 50 a 100 posti letto;
· ambulatori e laboratori di analisi di superficie oltre 1.000 mq;
· locali adibiti al commercio, negozi, fiere, da 600 a 1.500 mq;
· aziende e uffici da 500 a 800 persone presenti;
· edifici civili con altezza antincendio tra 32 e 54 metri.
Le attività di categoria B sono definite a rischio incendio medio e con complessità rilevante.
In questo caso è obbligatorio richiedere la valutazione del progetto da parte dei vigili del fuoco, ma i sopralluoghi sono effettuati a campione come nella categoria A.
Categoria C
Le attività di categoria C sono considerate ad elevato rischio incendio e con complessità elevata.
Per questa categoria di attività la valutazione del progetto e i sopralluoghi dei vigili del fuoco sono obbligatorie.
Le attività che rientrano in questa categoria sono:
· teatri oltre le 100 persone;
· alberghi e villaggi oltre 100 posti letto;
· istituti scolastici oltre 300 persone;
· strutture sanitarie oltre 100 posti letto;
· locali per il commercio, negozi, fiere oltre 1.500 mq;
· aziende e uffici oltre 800 persone presenti;
· edifici civili oltre i 54 metri di altezza antincendio.
Esiste una lista di circa 80 tipologiedi attività considerate ad elevato rischio incendio e per cui sono obbligatori i controlli di prevenzione.
SCIA antincendio per condomini
Nel caso di edifici residenziali, la SCIA antincendio è obbligatoria nel caso di condomini che abbiano una delle seguenti caratteristiche, definite dal decreto ministeriale del 21 febbraio 2017:
· Presenza di impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenza superiore a 116 kW: alcuni esempi sono le centrali termiche, le caldaie e i generatori di calore condominiali a servizio di impianti di riscaldamento centralizzato;
· Presenza di autorimesse con una superficie complessiva coperta superiore a 300 mq;
· Altezza antincendio superiore a 24 m: l’altezza antincendio è definita dal D.M .30 novembre 1983 come “l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso”.
Documentazione allegata
La SCIA antincendio deve essere presentata con un corredo di deversi allegati tecnici, redatti da un professionista abilitato.
I principali sono:
· Asseverazione tecnica, redatta secondo il mod. PIN_2.1-2014-Asseverazione;
· Certificazione di resistenza al fuoco di tutti gli elementi e componenti presenti negli ambienti per cui si presenta la SCIA;
· Dichiarazione di conformità alle prestazioni di sicurezza antincendio dei prodotti impiegati, redatta da un professionista abilitato;
· Dichiarazione di conformità dell’impresa installatrice degli impianti, ai sensi del D.M. 37/2008;
· Dichiarazione di conformità degli impianti non presenti nel D.M. 37/2008, redatta e rilasciata dall’impresa installatrice;
· Dichiarazione di rispondenza degli impianti realizzati ma non previsti o non presenti nel progetto, redatta da un professionista abilitato.
professionisti.
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Marzulli Fabrizio
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