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PRATICHE EDILIZIE

PRATICHE EDILIZIE

Pratiche edilizie, CILA e SCIA per iniziare i lavori


Per iniziare lavori edilizi su un immobile è necessario redigere ed inviare agli enti compenti delle pratiche edilizie, in base alla tipologia di lavori da svolgere.

Le pratiche edilizie più comuni sono la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) e la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Le pratiche edilizie da presentare in base la contesto sono:


· CILA (comunicazione inizio lavori asseverata);


· CIL (comunicazione inizio lavori);


· CFL (comunicazione fine lavori);


· SCIA (segnalazione certificata inizio attività).


Fino al 2016 era necessario presentare una Denuncia di Inizio Attività (DIA), che però adesso è stata abolita e completamente assorbita dalla SCIA, tramite il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

Nel caso di inizio di lavori per è cui è possibile richiedere detrazioni fiscali, come il Superbonus, possono essere richieste delle partiche ad hoc, come la CILAS, cioè la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata per Superbonus.


La CILA e la SCIA devono essere presentate agli enti competenti tramite appositi portali, mprima dell’inizio dei lavori. Le pratiche possono essere redatte tramite un modello stardard nazionale, uguale su tutto il territorio italiano.

I professionisti abilitati di Eviplansono qualificati per redigere e presentare tutte le pratiche edilizie richieste dalle norme per eseguire lavori edilizi.


Pratiche edilizie, CILA: cos’è e quando serve


La CILA, cioè la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata è una pratica edilizia che riporta una relazione in cui sono indicati gli interventi da realizzare, e deve essere redatta da un professionista abilitato ed iscritto agli albi professionali (architetti, ingegneri, geometri e periti edili).


La CILA deve anche contenere un’asseverazione firmata dal progettista in cui si attesta che i lavori che saranno svolti rispettano le norme edilizie di riferimento, le disposizioni urbanistiche nazionali e locali e le norme tecniche per le costruzioni, gli impianti, la sicurezza e la sostenibilità ambientale.


Alla CILA devono essere allegati alcuni documenti come la documentazione catastale (visura, planimetria), gli elaborati grafici di progetto e gli schemi di impianto.

La CILA deve essere presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE)del comune in cui è ubicato l’immobile in questione; le modalità di presentazione sono definite dal singolo comune (via telematica o tramite procedura cartacea).

Una volta presentata la CILA, i lavori possono iniziare senza autorizzazione ulteriore da parte del comune, in quanto la responsabilità della regolarità dei lavori viene assunta dal professionista tramite l’asseverazione.


La CILA è obbligatoria nei casi di manutenzione straordinaria che non interessa la struttura dell’edificio, come lavori di:


· Distribuzione differente degli ambienti, tramite frazionamento o accorpamento, purché non sia modificata la volumetria complessiva e rimanga invariata l’originaria destinazione d’uso dello spazio;


· Rifacimento dei servizi sanitari (bagno e impianti idraulici annessi);


· Installazione del cappotto termico.


Al contrario, non è necessario presentare la CILA se:


· Si realizzano interventi di edilizia libera, definita dal decreto 380/2001, che comprende interventi di pavimentazione, installazione di pannelli solari e fotovoltaici, arredo degli ambienti, installazione di pompe di calore, eliminazione di barriere architettoniche, a patto che non sia modificata la struttura originaria dell’edificio;


· Si è in presenza di tutti i casi in cui è necessario presentate la SCIA.


SCIA edilizia: cos’è e quando serve


La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, definita SCIA edilizia, fornisce l’abilitazione ad effettuare lavori su un edificio già esistente.

La SCIA edilizia si utilizza per interventi che influiscono sulla struttura di un edificio, come la manutenzione di un immobile, una restaurazione o ristrutturazione di lieve entità.


La SCIA si presenta all’ente comunale tramite il portale SUAP, lo Sportello Unico per le Attività Produttive del comune di pertinenza.


La SCIA può essere presentata anche dal proprietario dell’immobile, ma deve essere accompagnata da una relazione tecnica realizzata dal professionista abilitato (architetto, geometra, ingegnere), che garantisca il rispetto delle norme di settore applicabili ai lavori da realizzare.


La differenza tra la CILA e la SCIA è legata al tipo di opere o di intervento edilizio da realizzare.

La SCIA si presenta nel caso di lavori di manutenzione straordinaria di una certa entità, cioè che modificano la struttura dell’edificio.

Quando si tratta di lavori di manutenzione straordinaria, ma di minore entità e che non intaccano la struttura originaria dell’edifico, allora bisogna presentare la CILA.


CIL: differenze con la CILA e la SCIA


Nel caso di interventi di edilizia libera, alcuni comuni potrebbero richiedere un Comunicazione di Inizio dei Lavori (CIL), tramite lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) dell’amministrazione comunale. Inoltre, escludendo le richieste specifiche dei singoli comuni, la CIL è obbligatoria nei casi di:


· Lavori temporanei che hanno durata minore di 90 giorni;


· Realizzazione di pavimentazione e rifinitura degli spazi esterni, sia per le pareti e gli infissi che per l’arredo in muratura;


· Realizzazione di intercapedini, vasche di raccolta delle acque piovane e locali tombati (come la fossa biologica);


· Installazione dei pannelli solari e fotovoltaici al di fuori del centro storico;


· Lavori sulle aree ludiche senza fini di lucro.


In tutti i casi in cui si prevedono lavori più impegnativi, che rientrano nei casi di presentazione di CILA o SCIA, non è necessario presentare la CIL.


CFL, comunicazione di fine lavori


La CFL (comunicazioni fine lavori) è la comunicazione che viene effettuata dal titolare dell’attività edilizia, o dal professionista che dirige i lavori, per trasmettere all’amministrazione comunale la data esatta in cui i lavori sono terminati

Si presenta tramite lo Sportello unico per l’edilizia dell’ente comunale.


La CFL può essere parziale o totale e deve essere redatta tramite un apposito modulo standardizzato su tutto il territorio nazionale.

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